Lo statuto.
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Titolo I · Principi
Art. 1. Denominazione, natura e sede
L'associazione sindacale denominata «EMERSÌ» (di seguito «Sindacato» o «EMERSÌ») è un'associazione di lavoratori costituita ai sensi dell'art. 39, primo comma, della Costituzione e regolata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile. Non ha scopo di lucro.
Il Sindacato ha sede legale nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO). Il trasferimento della sede nello stesso Comune è deliberato dalla Segreteria nazionale e non costituisce modifica dello statuto.
Art. 2. Ambito e struttura
Il Sindacato ha ambito nazionale e intercategoriale. Può articolarsi in strutture regionali e provinciali e in sezioni di categoria, istituite con deliberazione del Direttivo nazionale, prive di autonomia patrimoniale salvo diversa deliberazione e tenute al rispetto del presente statuto.
Il Sindacato può aderire a federazioni o confederazioni sindacali, nazionali o internazionali, e stipulare con esse accordi di collaborazione, con deliberazione del Direttivo nazionale.
Art. 3. Autonomia e indipendenza
Il Sindacato è autonomo e indipendente dai datori di lavoro e dalle loro associazioni, dai partiti politici, dalle istituzioni pubbliche e dalle confessioni religiose. Non può essere costituito né sostenuto, con mezzi finanziari o in altro modo, da datori di lavoro o da loro associazioni, ai sensi dell'art. 17 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Il Sindacato non accetta contributi, liberalità, sedi, mezzi o altre utilità da datori di lavoro o da soggetti a essi collegati.
Art. 4. Scopi
Il Sindacato ha per scopo la tutela degli interessi collettivi e individuali delle lavoratrici e dei lavoratori di ogni categoria e settore, e in particolare:
a) la rappresentanza e la tutela, individuale e collettiva, dei loro diritti retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza;
b) il miglioramento delle condizioni di lavoro, anche attraverso la contrattazione collettiva a ogni livello;
c) l'azione, in ogni sede, perché la tutela del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS sia estesa a tutti i lavoratori, comprese le categorie e le situazioni oggi escluse.
Il Sindacato dedica inoltre un impegno specifico alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati in rapporti irregolari, non dichiarati o dichiarati solo in parte, e a tal fine persegue:
d) l'assistenza e la tutela, individuale e collettiva, di tali lavoratrici e lavoratori, per il riconoscimento dei loro diritti retributivi, contributivi, assicurativi e di sicurezza e per l'emersione del rapporto;
e) l'azione, in ogni sede, perché il lavoratore irregolare che denuncia la propria condizione o agisce contro il datore di lavoro non subisca conseguenze fiscali, contributive, amministrative o di altra natura, né ritorsioni, e perché le tutele previste per chi segnala violazioni siano estese anche ai rapporti di lavoro irregolari e ai datori di lavoro di minori dimensioni;
f) il contrasto al lavoro sommerso, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro.
Art. 5. Attività
Per il perseguimento dei propri scopi il Sindacato:
a) rappresenta i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro, delle loro associazioni e delle istituzioni, e promuove e conduce la contrattazione collettiva a ogni livello;
b) assiste gli iscritti nelle vertenze individuali e collettive e nelle procedure di conciliazione in sede sindacale previste dalla legge e dai contratti collettivi;
c) promuove la costituzione di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e partecipa all'elezione delle rappresentanze unitarie, nei limiti previsti dalla legge e dagli accordi;
d) informa e orienta i lavoratori sui loro diritti, li aiuta a raccogliere la documentazione del rapporto di lavoro e li accompagna verso gli organi di vigilanza, gli enti previdenziali e i servizi competenti;
e) promuove le azioni previste dalla legge a tutela della libertà e dell'attività sindacale;
f) promuove proposte di legge, petizioni, audizioni e campagne presso il Parlamento, il Governo, le Regioni, l'INPS e gli organi di vigilanza per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 4, lettere c) ed e);
g) organizza formazione, campagne di informazione, studi e ricerche sul lavoro e, in particolare, sul lavoro irregolare;
h) svolge ogni altra attività lecita connessa ai propri scopi, anche mediante la proclamazione di iniziative di lotta sindacale nel rispetto della legge.
Titolo II · Iscritti
Art. 6. Chi può iscriversi
Possono iscriversi a EMERSÌ tutte le persone che ne condividono gli scopi, e in particolare le lavoratrici e i lavoratori subordinati, anche irregolari, i collaboratori, i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti e i pensionati, senza distinzione di nazionalità, condizione di soggiorno, sesso, età, religione, opinioni politiche o condizione personale.
Non possono iscriversi, e decadono se iscritti, coloro che impiegano in proprio lavoratori subordinati e coloro che hanno riportato condanne definitive per intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.
Chi ricopre incarichi di amministrazione o direzione in imprese che impiegano lavoratori lo dichiara all'atto dell'iscrizione o della nomina e si astiene da ogni attività del Sindacato che riguardi tali imprese o i loro dipendenti.
Art. 7. Iscrizione
L'iscrizione si chiede con domanda scritta, anche in forma elettronica, e si perfeziona con l'accettazione della Segreteria nazionale, o della struttura territoriale da essa delegata, e con il versamento della quota. Il rigetto è motivato e comunicato all'interessato, che entro trenta giorni può ricorrere al Direttivo nazionale.
Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme per tutti gli iscritti; sono escluse iscrizioni temporanee. La quota è intrasmissibile, salvo il trasferimento a causa di morte, e non è rivalutabile né restituibile.
L'importo della quota è determinato, e può essere ridotto o aumentato, con deliberazione del Direttivo nazionale, o dell'assemblea degli iscritti fino al primo Congresso, senza che ciò costituisca modifica del presente statuto. La quota può essere versata direttamente o, quando il rapporto di lavoro lo consente, mediante delega al datore di lavoro.
Art. 8. Diritti e doveri
Ogni iscritto maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi, ed è liberamente eleggibile alle cariche sociali. Gli iscritti hanno inoltre diritto all'assistenza del Sindacato, alla partecipazione alla vita associativa e all'informazione sulle attività e sul rendiconto.
Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo statuto e il regolamento operativo, a versare la quota e a non compiere atti contrari agli scopi del Sindacato.
Art. 9. Perdita della qualità di iscritto
La qualità di iscritto si perde per recesso, decadenza, mancato rinnovo della quota per un anno, espulsione o morte. L'espulsione è deliberata per gravi violazioni dello statuto o del regolamento operativo, o per comportamenti che danneggiano il Sindacato, previa contestazione scritta e termine di quindici giorni per le difese; contro di essa l'interessato può ricorrere entro trenta giorni all'organo di garanzia di cui all'art. 16.
Titolo III · Organi
Art. 10. Organi
Sono organi nazionali del Sindacato il Congresso, il Direttivo nazionale, la Segreteria nazionale, il Presidente, il Tesoriere, il Revisore dei conti e la Commissione di garanzia. Le cariche sono elettive, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per il primo mandato, durano quattro anni e sono rinnovabili.
Art. 11. Congresso
Il Congresso è l'organo deliberante supremo. Finché gli iscritti non superano il numero di cinquecento è composto da tutti gli iscritti; oltre tale numero, da delegati eletti dalle assemblee territoriali secondo il regolamento congressuale approvato dal Direttivo nazionale. Ogni iscritto, o delegato, dispone di un voto; è ammessa una delega scritta per ciascun partecipante.
Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni e in via straordinaria quando lo deliberi il Direttivo nazionale o lo chieda almeno un decimo degli iscritti. È convocato dal Presidente con avviso inviato agli iscritti almeno quindici giorni prima, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora, anche con modalità di partecipazione e voto a distanza.
Il Congresso elegge il Direttivo nazionale, il Revisore dei conti e la Commissione di garanzia, definisce gli indirizzi generali del Sindacato e delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio.
Il Congresso delibera a maggioranza dei voti espressi. Le modifiche dello statuto richiedono la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; lo scioglimento richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni sono verbalizzate e rese conoscibili a tutti gli iscritti mediante affissione presso la sede e pubblicazione nell'area riservata del sito o con altro mezzo idoneo.
Art. 12. Direttivo nazionale
Il Direttivo nazionale è composto da un numero di membri compreso fra cinque e quindici, eletti dal Congresso, ed elegge al proprio interno la Segreteria nazionale e il Presidente. Approva ogni anno il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo, determina la quota associativa, istituisce le strutture territoriali e di categoria, approva il regolamento operativo e delibera sulle adesioni a federazioni e confederazioni.
Fino al primo Congresso le funzioni del Direttivo nazionale sono esercitate dall'assemblea di tutti gli iscritti, convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto.
Art. 13. Segreteria nazionale e Presidente
La Segreteria nazionale è composta da uno a sette membri, compreso il Presidente, e dirige il Sindacato nell'attuazione degli indirizzi del Congresso e delle deliberazioni del Direttivo; compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati ad altri organi, delibera sulle iscrizioni e propone il rendiconto. Delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente è eletto dal Direttivo nazionale fra i componenti della Segreteria, ha la legale rappresentanza del Sindacato di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede gli organi, firma i contratti e gli accordi collettivi su mandato della Segreteria e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari salvo ratifica.
Art. 14. Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione di cassa, la tenuta della contabilità e dei libri contabili, la riscossione delle quote e la predisposizione del rendiconto annuale. Opera sul conto corrente del Sindacato con firma congiunta o disgiunta del Presidente, secondo quanto deliberato dalla Segreteria. Le funzioni di Tesoriere possono essere attribuite al Presidente; in tal caso il rendiconto è verificato, prima dell'approvazione, da un iscritto diverso dal Tesoriere, designato dall'assemblea degli iscritti o, dopo il primo Congresso, dal Direttivo nazionale.
Art. 15. Revisore dei conti
Il Revisore dei conti, eletto dal Congresso anche fra non iscritti, vigila sulla regolarità della gestione e della contabilità e redige la relazione al rendiconto annuale. Fino al primo Congresso la nomina è facoltativa ed è deliberata dall'assemblea degli iscritti.
Art. 16. Commissione di garanzia
La Commissione di garanzia, composta da tre membri eletti dal Congresso fra iscritti che non ricoprono altre cariche, decide sui ricorsi contro le espulsioni e sulle controversie interne relative all'applicazione dello statuto. Fino alla sua elezione le sue funzioni sono esercitate dall'assemblea degli iscritti, con astensione degli interessati.
Art. 17. Incompatibilità e conflitto di interessi
Le cariche negli organi nazionali e territoriali sono incompatibili con l'impiego in proprio di lavoratori subordinati, con cariche in associazioni di datori di lavoro e con cariche esecutive in partiti politici.
Chi ricopre una carica e ha, in una determinata questione, un interesse personale o professionale in conflitto con quello del Sindacato o di un iscritto lo dichiara e si astiene.
Titolo IV · Patrimonio e rendiconto
Art. 18. Patrimonio ed entrate
Il patrimonio è costituito dal fondo iniziale, dai beni acquisiti a qualsiasi titolo, dagli avanzi di gestione e dalle riserve. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai contributi degli iscritti, dalle erogazioni liberali, dai corrispettivi per servizi resi agli iscritti in conformità alle finalità istituzionali, dai contributi di enti e di organizzazioni sindacali e da ogni altra entrata consentita dalla legge, fermo il divieto di cui all'art. 3.
Art. 19. Divieto di distribuzione
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per le attività istituzionali.
Art. 20. Esercizio e rendiconto
L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura la Segreteria predispone il rendiconto economico e finanziario, che è approvato dal Direttivo nazionale, o dall'assemblea degli iscritti fino al primo Congresso, e posto a disposizione degli iscritti presso la sede.
Art. 21. Libri
Il Sindacato tiene il libro degli iscritti, il libro dei verbali degli organi collegiali e i libri contabili richiesti dalla legge. I dati relativi all'iscrizione sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e non sono comunicati a terzi, compresi i datori di lavoro, senza il consenso dell'iscritto, salvo quanto necessario per la riscossione delle quote mediante delega.
Titolo V · Disposizioni finali
Art. 22. Regolamento operativo
Il regolamento operativo, approvato e aggiornato dal Direttivo nazionale, disciplina l'attività di sportello, le vertenze e le conciliazioni, i rapporti con i datori di lavoro, la comunicazione pubblica, la protezione dei dati e il registro delle attività. Vincola dirigenti, collaboratori e iscritti.
Art. 23. Scioglimento e devoluzione
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, individuati dal Congresso, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24. Controversie
Le controversie interne sono sottoposte alla Commissione di garanzia prima di ogni azione. Resta salva, in caso di esito negativo, la competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 25. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile sulle associazioni non riconosciute e le altre norme di legge applicabili.
